Turris, altra tegola dalle vertenze: bisogna saldare 16 mila euro!

13.12.2017 12:40 di Vincenzo Piergallino   vedi letture
Turris, altra tegola dalle vertenze: bisogna saldare 16 mila euro!

Altra tegola per la Turris sul capitolo vertenze. La Commissione Accordi Economici ha accolto i ricorsi di Maraucci e Morella, costringendo il club corallino a pagare una cifra complessiva di quasi 16 mila euro entro 30 giorni per evitare un'ulteriore penalizzazione in classifica, pochi giorni dopo la notizia dei ricorsi parzialmente accolti per Baratto e Giacomarro e la richiesta di pagamento pervenuta da Tedesco... Ecco il comunicato con le motivazioni...

8) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D

Con reclamo datato 30.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Maurizio MARAUCCI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.13.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Maurizio MARAUCCI della somma di €.13.000,00. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MORELLA/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo datato 23.08.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Antonio MORELLA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società in data 16/10/2017 faceva pervenire tramite PEC alla Scrivente Commissione ed alla controparte, una nota dove dichiarava semplicemente che il ricorrente era stato saldato di tutto l’importo previsto dall’accordo economico. Oltre ad essere tardiva rispetto a quanto previsto dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D. è risultata priva di qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento di quanto dichiarato sulla nota.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato 7 P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Antonio MORELLA della somma di €.2.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.